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venerdì 18 marzo 2011

RICORSO GIOVANNI SAPIENZA VS CGIL DI CATANIA


RICORSO GIOVANNI SAPIENZA VS CGIL DI CATANIA

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
RICORSO

Del Signor GIOVANNI SAPIENZA  nato a Catania il 18/4/1944, ivi residente in viale Bummacaro n 12/H (Cod. Fisc. SPNGNN44D18C351K) – elettivamente domiciliato in Catania Piazza Montessori 6 presso lo studio del sottoscritto Avv. Salvatore Cuscunà che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto
CONTRO
La CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.)  con sede nazionale in Roma – CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANIA  con sede in Via Crociferi n. 40 ( Cod. Fisc. 80008110878) – in persona del legale rappresentante
FATTO
Il ricorrente (col titolo di perito agrario) ha lavorato presso la CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANIA – dal gennaio 1985 al 9/12/ 2003, ininterrottamente.
MANSIONI
In tale arco di tempo ha svolto le mansioni qui di seguito elencate:
apertura e chiusura dei locali di via Crociferi, dei quali deteneva le relative chiavi;
organizzazione dei cortei e delle manifestazioni indette dalla C.G.I.L. (anche con l’utilizzo della propria auto; lavoro di centralinista telefonico; affissioni di manifesti; disbrigo di pratiche presso uffici esterni; versamento di contante ed assegni in bancha sul conto intestato alla Confederazione; prelievo di danaro in banca; stipula contratti con Enti vari su delega; acquisto di quotidiani e giornali vari; organizzazione delle campagne per la raccolta di firme in occasione dei referendum e predisposizione di cartelli e manifesti in occasione delle varie feste dell’Unità; nel 1985 (al tempo segretario era il Signor Maurizio Pellegrino) si occupò della ricostruzione del Centro Informazione Disoccupati all’interno della Confederazione; nel 1987 curò la campagna portata avanti dalla C.G.I.L. per la regolarizzazione dei lavoratori precari presso il Comune di Catania (allora in stretta collaborazione con il segretario della C.G.I.L. Maurizio Pellegrino); nel 1988 (a seguito di un furto di alcuni computer) ebbe anche il compito della vigilanza.
Tutte le mansioni dianzi indicate ed altre ancora, non meno importanti, sono state espletate nel corso degli anni sotto le direttive dei vari segretari: Maurizio Pellegrino, Giacomo Scarciofalo, Francesco Garufi, Francesco Battiato ( o per interposta persona di tali segretari).
Nel 1993 (per motivi connessi all’attività espletata ed a causa dell’impegno profuso) il Sapienza subì (ad opera d’ignoti) anche l’incendio della propria auto. Tale fatto fu riconosciuto quale danno subito in occasione del lavoro, tanto che gli fu promesso verbalmente che la Confederazione si sarebbe fatta carico del relativo risarcimento.
Per l’espletamento delle mansioni sopra indicate il Sapienza va inquadrato nel Livello 4^ del C.C.N.L. del settore commercio (contratto che la CGIL  applica ai propri dipendenti). In via gradata, quest’ultimo potrà essere considerato quale parametro di riferimento, in applicazione dell’art. 36 della Costituzione.
ORARIO DI LAVORO
Tale lavoro è stato svolto dal ricorrente – per il periodo sopra indicato – a tempo pieno, per oltre 40 ore settimanali. Il Sapienza non svolgeva altra attività di lavoro alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo, per cui la retrubuzione corrispostagli per l’attività lavorativa espletata presso la Confederazione era l’unica fonte di reddito. Era apprezzato da tutti per l’impegno posto nell’espletamento del lavoro. Spesso rimaneva occupato fino a tarda sera, appunto perché doveva provvedere a chiudere i locali dei quali (ripetiamo) deteneva le relative chiavi. Il Sapienza non era iscritto alla C.G.I.L., purnondimeno, per anni, è stato una figura storica all’interno della Confederazione e punto di riferimento per i dirigenti e gli iscritti.
RETRIBUZIONE
Per l’attività espletata il ricorrente percepiva un importo fisso mensile e, per l’uso della sua auto, un rimborso spese. Tuttavia, poiché la posizione del lavoratore non era stata formalizzata presso l’istituto previdenziale, la retribuzione gli veniva corrisposta, quasi sempre, in contante (eccezionalmente con assegni) ma, sempre senza rilascio di prospetti paga. Il dovuto mensile, a volte veniva versato in unica soluzione ed altre volte con acconti periodici, fino a raggiungere un importo fisso di:
1)   600.000 mensili dal gennaio 1985 al mese di aprile dell’anno 1995;
2)   1.100.000 mensili dal maggio 1995 al febbraio 1996;
3)   1.520.000 mensili dal marzo 1996 al settembre 1998;
4)   1.900.000 mensili da ottobre 1998 a marzo 1999;
5)   2.100.000 (€ 1084) mensili da aprile 1999 a settembre 2002;
6)   2.160.000 (€ 1118,00) mensili da ottobre 2002 a dicembre 2004.

(Per i dettagli ed il totale si veda il prospetto seguente).
Trattandosi di contabilità non ufficiale, la retribuzione versata al Sapienza veniva registrata in alcuni tabulati ( a volte redatti a penna ed altre con l’ausilio del computer).
VICENDE CHE HANNO DETERMINATO IL LICENZIAMENTO VERBALE IN TRONCO –

Il ricorrente ha espletato il lavoro sopra evidenziato dal 1985, senza contrasti. Nella seconda metà degli anni novanta, resosi conto di avere lavorato per tanti anni senza copertura contributiva, avanzò timide rivendicazioni economiche e contributive ma, tali richieste, venivano sempre glissate dai vari dirigenti di turno. La situazione ebbe a precipitare allorquando il ricorrente – dopo aver richiesto per l’ennesima volta la regolarizzazione contributiva per gli anni pregressi ed il versamento di differenze retributive – si vide opporre da parte dell’Amministratore della C.G.I.L. l’invito a rivolgersi ad un’impresa di pulizie presso la quale ( a dire dell’amministratore) il Sapienza avrebbe prestato la sua opera presso la sede della C.G.I.L.: “ …Risulta anche che il tuo datore di lavoro è l’impresa di pulizie alla quale tu devi rivolgerti per qualsiasi spettanza da te eventualmente maturata e per la quale tu presti la Tua opera presso la n/s sede. Ti consiglio pertanto a chiarire la tua posizione con l’impresa di pulizie nella quale sei stato assunto e con l’ufficio organizzazione cgil al quale devi dare conto” (Lettera 10/1/03 – doc. 19).
Il contenuto della lettera fu ritenuto, a dir poco, pretestuoso ed assurdo in quanto il Sapienza  (come a tutti noto) aveva sempre svolto le mansioni sopra indicate (che non comprendevano la pulizia) presso i locali della Camera del Lavoro di Catania, ricevendo le direttive solo dai funzionari della C.G.I.L. e mai dalla impresa di pulizie cui l’amministratore faceva riferimento nella sua lettera. Il Sapienza non aveva alcun rapporto di fatto con la ditta di pulizie e non riceveva alcuna direttiva da quest’ultima. A questo punto, tramite il sottoscritto legale, fu inviata alla Confederazione ( “all’attenzione del segretario”) la lettera raccomandata del 28/10/03. A tale missiva seguì, immediatamente, da parte della Confederazione, un comportamento ritorsivo, diretto ad emarginare il lavoratore. Infatti, prima furono sottratte al Sapienza alcune mansioni delicate e significative (quali, ad esempio, il maneggio di denaro, di assegni e le operazioni bancarie) poi furono sostituite le serrature delle porte d’ingresso dei locali di via Crociferi per impedire al dipendente di utilizzare le chiavi che deteneva. A tale inqualificabile gesto di rappresaglia seguì la lettera 6/12/03 per il tentativo di conciliazione presso l’U.P.L.M.O.
A quest’ultima, immediatamente, fece seguito l’estromissione del Sapienza dai locali di lavoro, quindi il licenziamento verbale. Per cui, il 9/12/03 seguì altra lettera per il secondo tentativo di conciliazione in ordine a detto licenziamento verbale.
A questo punto (non era mai avvenuto prima) la Novalux con un singolare atto stragiudiziale notificato il 17/12/2003 diffidava il Sapienza a non presentarsi in servizio in luogo diverso da quello assegnatogli (cioè Camera del Lavoro) perché, in difetto, l’avrebbe considerato come assente ingiustificato.
Seguì l’atto stragiudiziale inviato dal Sapienza alla Novalux con il quale si riassumevano i precedenti e si contestavano  le minacce della società evidenziandosi che lo stesso lavoratore non era stato mai, di fatto, alle dipendenze di detta ditta e non aveva mai svolto pulizie presso la C.G.I.L.
In data 11/12/2003 perviene la lettera dell’Avvocato Li Volsi con la quale, si rimarcava l’estraneità della C.G.I.L. nella vicenda.
Il tentativo di conciliazione del 23/3/2004 innanzi all’U.P.L.M.O. ha sortito esito negativo per la mancata comparizione della C.G.I.L. – Camera territoriale Catania.
DIRITTO
Innanzitutto, viene invocata l’applicazione di tutte le norme poste a tutela del lavoro e della dignità del lavoratore, dal momento che la Confederazione, all’art. 2 del suo statuto, afferma: “La C.G.I.L. basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione”. Ed ancora: “La C.G.I.L. afferma il valore della solidarietà di una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale…”La C.G.I.L. tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento all’eventualità di molestie e ricatti sessuali”. Quindi, invochiamo, innanzitutto, l’applicazione degli articoli 2, 3, 4, 32 e 36 della Costituzione, gli articoli 1175, 1176, 1375, 2060, 2086, 2103, 2118, 2120, 2043, 1218, 2049, 2087 del cod. civ. e (nella parte in cui rimane applicabile alla Organizzazione) la legge 604/1966, come modificata dalla legge 108/1990 nonché ogni altra norma (anche di rango comunitari) che la fattispecie prospettata, direttamente o indirettamente richiama.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA –
La convenuta (prima con la lettera dell’amministratore e poi con quella del proprio legale) contesta di essere stata il datore di lavoro del Sapienza dal 1985 al dicembre 2003 ma tale affermazione è destituita di fondamento perché il Sapienza, nel periodo indicato, è stato soltanto alle dipendenze della Confederazione senza mai svolgere mansioni di pulizie.
Quanto sopra viene anche provato dalle circostanze (documentate) che seguono:
il 20/9/02 la Confederazione, con lettera diretta alla SIAE comunica lo svolgimento di una manifestazione e delega alla stipula del contratto il Signor Giovanni Sapienza;
il 23/9/2002 Giovanni Sapienza stipula il contratto e versa l’assegno;
il 2/10/98 la Camera del Lavoro autorizza il Sapienza e prelevare 6.000.000 presso la B.A.P.R. (il Sapiemza doveva essere persona di grande fiducia dell’incasso e l’importo non indifferente);
il 25/1/1999 la C.G.I.L. di Catania – Camera del Lavoro – emette sul c/c Monte Paschi di Siena un assegno di lire 2.500.000 in favore del Sapienza per retribuzioni;
il 29/2/2000 la Confederazione dà incarico a Giovanni Sapienza di portare ad un centro di assistenza TIM uno dei telefonini di lavoro;
il 4/1/00 la Confederazione incarica Sapienza di richiedere l’estratto del conto presso la Banca;
in data 24/11/1998 il Sapienza viene autorizzato da Scarciofalo Giacomo (il quale gli consegna fotocopia della carta d’identità) di presentare denuncia alla Questura a seguito di smarrimento di un telefono cellulare di proprietà della Confederazione;
le foto allegate documentano la partecipazione del Sapienza a due campagne della C.G.I.L.;
in data 10/7/03, in occasione del centenario della C.G.I.L., il Sapienza viene delegato di effettuare il pagamento alla S.I.A.E. per delle manifestazioni;
il 6/10/ 2000 il Sapienza viene ancora delegato di portare alla Tim un telefono cellulare guasto appartenente alla Confederazione;
in data 29/8/2003 presenta alla Monte Paschi di Siena un assegno di € 500,00 per l’incasso ed alla stessa data viene delegato a ritirare un libretto d’assegni riguardante il c/c 10301.6900 intestato alla Confederazione;
nell’ottobre 2002 il ricorrente viene incaricato di distribuire ai “compagni della segreteria, ai compagni responsabili, dei dipartimenti, alla compagna dell’amministrazione, ai compagni dell’apparato” la lettera circolare del 28/10/2002;
in data 4/6/03 il Sapienza ritira una delle tante fatture (quella di € 327,90) dal giornalaio posto all’angolo di via S. Giuliano con Via Etnea, dove la C.G.I.L. acquistava i giornali avvalendosi della collaborazione del ricorrente (il documento fiscale riguarda l’acquisto dei giornali del mese di maggio 2003 effettuato per conto della C.G.I.L.);
vi sono poi dei tabulati (vi si legge  NASTRINI DI SOTTOCONTO” – SOCIETA’ : CGIL CATANIA – Sottoconto: 04.21. SPZG SAPIENZA GIOVANNI”), elaborati dal computer della C.G.I.L. di Catania, a firma del responsabile amministrativo Giuffrida Lorenzo attraverso i quali si dimostra che Sapienza Giovanni anche dal 1992 al 1998 era retribuito dalla convenuta;
e v’è poi la fotocopia di registri vergati e compilati dall’amministratore Giuffrida Lorenzo e controfirmati dal Sapienza dai quali si evince che, anche nel 2000 il lavoratore era nel libro paga della convenuta;
il Sapienza, per motivi di lavoro era anche in possesso dell’elenco dei componenti del direttivo della Camera Territoriale del Lavoro di Catania che si sono succeduti negli anni con i quali teneva continui contatti;
al ricorrente medesimo veniva consegnato, per motivi di lavoro, il Bilancio 2003 della Camera del Lavoro;
il Sapienza anche nel 2003 veniva delegato ad eseguire operazioni presso la Banca Commerciale (c/c____________, c/c ___________, c/c____________della FILCAMS, c/c__________della FIOM), presso la Banca Popolare di Ragusa ( c/c_____, c/c_________della società di servizi CGIL Sicilia), presso la Monte Paschi Siena (c/c________ e c/c________della FILLEA/CGIL); ed ancora, il 23/1/01 la C.G.I.L. – Camera del Lavoro – emette assegno per retribuzione a favore del Sapienza tratto sulla Monte dei Paschi di Siena per lire 1.000.000. Ovviamente, i documenti ed i fatti elencati dimostrano soltanto una minima parte del lavoro espletato dal Sapienza, ulteriore conferma si potrà trarre con l’acquisizione di assegni versati, distinte di versamento (predisposti dal ricorrente) ed estratti contro presso tuttele Banche richiamate sopra con le quali operava la C.G.I.L. di Catania, da accertamenti bancari e fiscali che potranno effettuarsi su incarico del giudice sui conti della Confederazione e sui computer, nonché con ulteriori documenti firmati da vari funzionari (documenti che il Sapienza sta tentando di recuperare) che ci riserviamo di produrre in seguito (occorrendo anche in altra sede) nonché, con la perizia calligrafica sulle scritture, ove gli interessati ne dovessero disconoscere la provenienza, e, infine, con la prova per testi di seguito articolata.
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Sapienza Giovanni, nell’arco del rapporto – per espletare le mansioni sopra indicate – rimaneva occupato dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle 16,30 alle 20. In coerenza, la retribuzione percepita non è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro espletato, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, essa va adeguata come da allegato che segue in applicazione del contratto collettivo del settore commercio.
Il Sapienza ha anche diritto al lavoro straordinario ed alle altre voci indicate nel prospetto, per l’importo totale in esso evidenziato.
ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO E RIPRISTINO DEL RAPPORTO.
La documentazione allegata e la corrispondenza intercorsa dimostrano che il ricorrente fino alla data del 9/12/2003 lavorava presso la convenuta ed alle dipendenze di essa. E’ anche dimostrato che il ricorrente  è stato prima emarginato e poi allontanato dal posto di lavoro solo dopo che iniziò ad avanzare le giuste rivendicazioni retributive e contributive ed a causa di tale suo legittimo comportamento. Coerentemente, si verte nel caso tipico del licenziamento inefficace perché intimato senza forma scritta (comunque è anche un licenziamento ritorsivo o di rappresaglia, quindi un licenziamento illecito e totalmente nullo). L’accertamento della risoluzione unilaterale del contratto comporta, come conseguenza, il ripristino del rapporto ed il pagamento delle retribuzioni dalla data del licenziamento alla data di effettiva reintegra. In coerenza, si chiede la dichiarazione di inefficacia e nullità del licenziamento perché intimato senza forma scritta e, comunque, perché illecito, con il conseguente ripristino del rapporto ed il pagamento della retribuzione dal dì del licenziamento al dì dell’effettiva reintegra.
RISARCIMENTO DANNI NON PATRIMONIALI-
Il Sapienza, prima è stato emarginato attraverso il demansionamento, poi è stato privato illecitamente, in tronco, dal lavoro che gli forniva l’unica fonte di reddito, non ha altri redditi. Di conseguenza, il licenziamento, (anche per le modalità con cui esso è avvenuto e per l’età del lavoratore medesimo), sta determinando conseguenze che vanno oltre l’aspetto strettamente patrimoniale. La perdita imprevista ed improvvisa del posto di lavoro, senza la prospettiva di un diritto a pensione, sta generando forti ripercussioni sulla sua salute, sul suo equilibrio psico-fisico, sulla vita familiare e di relazione in genere. Va, infatti, rilevato che il ricorrente si sottopone a visite periodiche, come risulta dagli allegati certificati, tanto che in qualcuno di essi è stato evidenziato anche che la patologia può essere ricollegata a mobbing (sul punto e per accertarne conseguenze e gravità si chiede la nomina di un C.T.U.).
Il Sapienza, pertanto, ha diritto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali (danni morali, esistenziali e biologici) nella misura di € 100.000,00 o in quell’altra somma che verrà accertata in corso di causa previa C.T.U. o da determinarsi in via equitativa.
OMISSIONE CONTRIBUTIVA –
L’ omissione contributiva, verificatasi per tutti gli anni di lavoro, comporta, in ogni ipotesi, anche una sentenza dichiarativa che accerti l’esistenza del rapporto per il periodo indicato e dichiari parte convenuta tenuta al versamento dei contributi per tale perioco. In linea gradata (ove ve ne fossero i presupposti) il risarcimento danni conseguente all’omissione contributiva. Ove il decidente lo ritenga, anche previa chiamata in causa dell’INPS.
IN VIA GRADATA –
I documenti prodotti, le modalità di fatto dello svolgimento del rapporto, le mansioni del ricorrente (circostanze che verranno confermate dalla prova per testi) evidenziano che non esisteva alcun rapporto con altri datori di lavoro ma, qualora la convenuta ne dovesse opporre l’esistenza, ne va dichiarata la simulazione. In estremo subordine, è innegabile che si verte nell’ipotesi di appalto di servizi (legge 12/10/1960 n. 1369 e poi DLGS 276/2003) e, segnatamente, nella ipotesi regolata dall’articolo 27 o 28 di detta legge ( somministrazione irregolare e somministrazione fraudolenta). Con la conseguenza prevista dai commi 1 e 2 della norma (costituzione del rapporto di lavoro con la C.G.I.L. ) e con tutte le conseguenze retributive e contributive.
AZIONE SUSSIDIARIA EX ART. 2041 C.C. PER INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO –
Solo per completezza ed in via del tutto gradata, viene esercitata l’azione sussidiaria ex art. 2041 c.c. In ultima analisi, non può negarsi che la convenuta si è arricchita in modo ingiustificato a danno del Sapienza con conseguente pregiudizio e danno di quest’ultimo che ha diritto ad essere indennizzato per un importo non inferiore ad € 149.482,73 corrispondente all’arricchimento della convenuta ed al pregiudizio del ricorrente.
Per quanto precede si

RICORRE
Al Tribunale di Catania quale Giudice del Lavoro affinché voglia fissare l’udienza di discussione, disporre la comparizione delle parti ed accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1)   Accertare e dichiarare che dal 1985 al dicembre 2003 tra la C.G.I.L.  – Camera territoriale del Lavoro di Catania – e Sapienza Giovanni è intercorso il rapporto di lavoro subordinato, di conseguenza condannare la convenuta a pagare al ricorrente la somma di Euro 126.217,19, come specificata nel prospetto sopra riportato, per: retribuzione, tredicesima, quattordicesima, festività, ferie, riposi e quant’altro evidenziato, con interessi legali e rivalutazione del credito ai sensi del’art. 429 c.p.c. Quanto sopra anche ai sensi dell’art. 36 della Costituzione e delle vigenti leggi.
2)   Dichiarare inefficace o nullo il licenziamento perché intimato senza il rispetto della forma, in assenza di giusta causa o di giustificato motivo ed ordinare il ripristino del rapporto di lavoro con le mansioni precedentemente espletate, ai sensi delle vigenti leggi con il pagamento delle retribuzioni maturate dal dì del licenziamento al dì dell’effettivo ripristino nonché a risarcire i danni causati per effetto dell’illegittimo licenziamento.
3)   Condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali che il ricorrente continua a subire nella misura di € 100.000,00 o in quell’altra somma maggiore che il Decidente stabilirà.
4)   Dichiarare, in ogni caso, che la convenuta è tenuta al versamento dei contributi previdenziali dal 1985 al dicembre 2003 e, nel caso in cui non fosse possibile, al risarcimento danni conseguente alla omissione contributiva.
5)   Nel caso in cui non dovesse avvenire il ripristino del rapporto o la reintegra, condannare la convenuta a pagare (oltre alle differenze retributive) il trattamento di fine rapporto quantificato in € 23.265,54 nell’allegato prospetto.
Con vittoria di spese e compensi.
Munire la sentenza di clausola ai sensi di legge.
Si producono i seguenti documenti:
lettera del 20/9/02 diretta alla SIAE;
conseguente contratto del 23/9/02 stipulato dal Sapienza;
assegno del 2/10/98 per prelevo 6.000.000 presso la B.A.P.R. ( prenditore Sapienza);
assegno del 25/1/99 di lire 2.500.000 in favore del Sapienza tratto sul c/c Monte Paschi di Siena Camera del lavoro;
delega 29/9/00 della Confederazione al Sapienza per centro di assistenza TIM;
delega del 24/11/1998 per presentare denuncia alla Questura;
n. 2 foto riguardanti la partecipazione del Sapienza a due campagne della C.G.I.L.;
delega del 10/7/03, al pagamento dei diritti alla SIAE per manifestazioni in occasione del centenario della C.G.I.L.;
delega del 6/10/2000 al Sapienza per la TIM;
copia assegno datato 29/8/2003 di € 500,00 presentato alla Monte Paschi di Siena e delega a ritirare un libretto d’assegni riguardante il c/c _________ intestato alla Confederazione;
lettera del 28/10/02 da distribuire ai vari componenti della confederazione;
fattura del 4/6/03 per l’acquisto dei giornali con n. 2 allegati a firma Battiato ed altri della Camera per ricevuta;
fotocopia n. 15 fogli dei “NASTRINI DI SOTTOCONTO” – SOCIETA’: CGIL CATANIA – Sottoconto: 04.21. SPZG SAPIENZA GIOVANNI “ a firma del responsabile amministrativo Giuffrida Lorenzo;
fotocopia n. 7 fogli dei registri compilati dall’amministratore Giuffrida Lorenzo e firmati dal Sapienza;
elenco dei componenti del direttivo della Camera Territoriale del Lavoro di Catania;
n. 6 fogli del bilancio 2003 della Camera del Lavoro;
estratto conto della C.G.I.L. al dic. 99 ritirato dal Sapienza;
assegno Monte Paschi del 23/1/01 di lire 1.000.000 all’ordine di Sapienza Giovanni;
lettera 20/1/03 dell’amministratore della C.G.I.L. Brigadeci;
lettera 28/10/03 alla C.G.I.L.;
n. 2 convocazioni U.P.L.M.O. e verbale negativo;
atto stragiudiziale della Novalux al Sapienza;
atto stragiudiziale del Sapienza alla Novalux;
lettera dell’Avv. Li Volsi per conto della C.G.I.L.;
documento USL 11/4/04 a firma dott. Manganici;
attestato di malattia del 19/5/04 della USL n. 35;
certificato del 24/3/04 a firma Dott. Manganici;
documento USL 34 del 17/5/04 a firma dott. Manganici;
estratto dello statuto della C.G.I.L.;
C.C.N.L. del settore commercio.
Si CHIEDE di accertare presso l’INPS DI Catania se la C.G.I.L. ha versato gli oneri sociali in favore del ricorrente.
Si chiede la nomina di C.T.U. per: la verifica delle somme richieste in applicazione del C.C.N.L. richiamato, nonché C.T.U.; per verificare la contabilità relativa al periodo in questione anche attraverso il controllo dei computer in dotazione della CGIL; si chiede consulenza medica per la quantificazione dei danni non patrimoniali subiti dal Sapienza a seguito di licenziamento e per la eventuale omissione contributiva.
Si chiede prova per testi sui seguenti articolati:
1)   Esser vero che il ricorrente è stato alle dipendenze della C.G.I.L. – CAMERA TERRITORIALE DEL LAVORO DI CATANIA dal gennaio 1985 al 9/12/2003, ininterrottamente?
2)   Esser vero che: si occupava dell’apertura e chiusura dei locali di via Crociferi dei quali deteneva la relativa chiave? Organizzava i cortei e le manifestazioni indette dalla C.G.I.L.. anche con l’utilizzo della propria auto? Rispondeva al centralino telefonico? Si occupava dell’affisione dei manifesti? Organizzava la pubblicità e le manifestazioni, ogni anno, per conto della C.G.I.L. nella “Festa dell’Unità”; si occupava del disbrigo pratiche presso vari uffici esterni? Versava contante ed assegni in banca sui conti della Confederazione? Prelevava il danaro in banca su incarico dei funzionari? Stipulava contratti e teneva rapporti con Enti vari su delega dei funzionari? Acquistava i quotidiani e giornali vari su incarico dei funzionari? Organizzava le campagne per la raccolta di firme in occasione di referendum;
3)   Esser vero che nel 1985 (al tempo segretario era il Signor Maurizio Pellegrino) si occupò della ricostruzione del Centro Informazione Disoccupati all’interno della Confederazione)
4)   Esser vero che nel 1987 curò la campagna portata avanti dalla C.G.I.L. per la regolarizzazione dei lavoratori precari presso il Comune di Catania (allora in stretta collaborazione con il segretario della C.G.I.L. Maurizio Pellegrino)?
5)   Esser vero che nel 1988 ( a seguito di un furto di alcuni computer) ebbe anche il compito della vigilanza?
6)   Esser vero che le mansioni dianzi indicate, ed altre ancora meno importanti, sono state espletate nel corso degli anni sotto le direttive dei vari funzionari della convenuta e che tutti i segretari erano a conoscenza del lavoro espletato dal Sapienza all’interno della C.G.I.L. Camera del Lavoro di Catania?
7)   Esser vero che, nel 1993 il Sapienza subì (ad opera d’ignoti) l’incendio della propria auto e tale incidente fu riconosciuto quale danno subito in occasione del lavoro, tanto che fu promesso verbalmente che la Confederazione si sarebbe fatta carico del relativo risarcimento?
8)   Esser vero che le mansioni sopra indicate sono state espletate – con le medesime modalità – per gli anni dal 1985 al 9/12/2003 e la retribuzione veniva corrisposta dalla Confederazione?
9)    Esser vero che il ricorrente non era addetto alle pulizie, e non ha mai espletato tale lavoro all’interno della C.G.I.L.?
10)                  Esser vero che dopo le rivendicazioni effettuate, al Sapienza, prima gli è stato impedito di espletare il lavoro di apertura e chiusura dei locali attraverso la sostituzione delle serrature dei locali della Camera del Lavoro e dopo gli è stato intimato di non presentarsi più presso i locali medesimi?
11)                  Vero che i “Nastrini di sottoconto” prodotti e i registri dove sono riportate le somme corrisposte al Sapienza sono stati tratti dai computer della C.G.I.L Camera del Lavoro di Catania?
Si indicano quali testi:
Caruso Giuseppe via_______________Catania;
Lombardo Graziella via____________Catania;
Ventimiglia Salvatore via__________Catania;
Basile Gaetano Via_________;
Di Bella Rosa Via__________Catania;
Mandaloro Maria Rita via___________Catania;
Siracusa Salvatore via_______________Catania;
Emanuele Grazia via________________Catania;
Costanzo Marilena via______________Catania;
Greco Salvatore via__________________Catania;
Valastro Stefano via__________________Catania;
D’Angelo Prospera via________________Tremestieri;
Lagona Carmelo via___________________Catania







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