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venerdì 1 febbraio 2013

Oceano deve dimettersi

Secondo l'articolo 26 del Titolo V della giurisdizione interna della CGIL che vi alleghiamo sotto, assieme alla denuncia, sporta da Alma Bianco nei confronti del Segretario della Camera del Lavoro di Messina Letterio Oceano, questo deve dimettersi dal suo incarico. Non si capisce bene perché Alma Bianco, sulla base di denunce tutte da provare, sia stata privata del suo lavoro, dello stipendio, della dignità essendo solo e sottolineamo solo indagata, mentre il Signor Oceano, anche lui indagato per falsa testimonianza, debba restare al suo posto. La legge è o no uguale per tutti? Chiediamo a gran voce le sue dimissioni.

Come è nostra abitudine, alleghiamo tutti i documenti in questione, per dimostrare ancora una volta che noi non diciamo bugie, ma denunciamo amare verità.

Buona lettura


Regolamento CGIL in base al quale le dimissioni sono un atto dovuto e di seguito la denuncia di Alma Bianco contro Oceano


TITOLO V
Della giurisdizione interna
Articolo 26 - Sanzioni disciplinari
È passibile di sanzioni disciplinari l‟iscritta o l‟iscritto il cui comportamento sia contrario ai
principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per la  CGIL o
configuri violazione di principi e norme dello Statuto.
Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:
a. biasimo scritto;
b. in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsiasi livello,  o componente del
comitato Direttivo, sospensione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e da 3 a 12
mesi;.
c. sospensione da tre a dodici mesi dall‟esercizio delle facoltà d‟iscritta/o;
d. espulsione dall‟organizzazione.
Tali sanzioni vengono irrogate, secondo il principio di gradualità, proporzionalità e
personalità in relazione al tipo e alla gravità dell‟infrazione, per:
1. comportamenti
1.1. incompatibili con i principi fondamentali dello Statuto;
1.2. in contrasto con le regole in esso precisate;
1.3. contrarie alle corrette norme di leale comportamento nell‟organizzazione;
1.4. in contrasto con le norme fissate nei Regolamenti approvati dagli organi statutari.
La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi
sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità per almeno due anni a qualunque incarico;
2. molestie e ricatti sessuali;
3. condanna per reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione;
4. atti affaristici o di collusione con la controparte.
In casi di particolare gravità derivanti da sottoposizione a procedimenti penali con esclusione
dei reati di  opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della
persona, la Segreteria del Centro regolatore di riferimento (o di quello superiore se il caso si
riferisce ad un Centro regolatore) può sospendere cautelativamente l‟iscritto dalla carica
ricoperta o dall‟esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario
all‟inchiesta, alla decisione di prima istanza e all‟esame dell‟eventuale ricorso.
Il Comitato  direttivo del Centro regolatore di riferimento dovrà, entro trenta giorni, pena
l‟inefficacia del provvedimento, ratificare tale decisione. Sono fatte salve la continuità delle
prestazioni retributive e previdenziali secondo le modalità previste dal Regolamento del
personale.
La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
È facoltà dell‟iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l‟attivazione del Comitato di
garanzia competente che deciderà in unico grado.
Il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso,
qualora non venga confermata.
Nel corso del procedimento disciplinare, il Comitato di Garanzia, in relazione alla natura dei
fatti evidenziati ed alla carica esecutiva ricoperta dall‟iscritto/a sottoposto/a al procedimento
stesso, può chiedere allo/a stesso/a che si sospenda cautelativamente dall‟incarico ricoperto
per la durata della stessa procedura.
Nei casi più gravi sanzionati come al punto d) del 1^ comma, a tutela dell‟organizzazione la
sanzione è immediatamente esecutiva, fatta salva la procedura di garanzia da parte del/la
sanzionato/a.
I materiali raccolti in sede di procedimento disciplinare sono utilizzabili anche ai fini di
eventuali provvedimenti che le strutture possono assumere nella loro funzione di “datori di
lavoro”.Lo Statuto della CGIL
- 24 -
Le strutture che  vengono a conoscenza  di fatti penalmente illeciti sono tenute a darne
immediata comunicazione all‟autorità giudiziaria, fermo rimanendo l‟avvio del procedimento
disciplinare.
I procedimenti disciplinari non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il
risarcimento dei danni subiti dall‟organizzazione.
Il patteggiamento nei procedimenti penali davanti all‟autorità giudiziaria non esclude
responsabilità anche patrimoniali nei confronti dell‟organizzazione.










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